Questa puntata descrive già l’AI Act nel suo assetto normativo vigente , integrando il Regolamento (UE) 2024/1689 con le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1744 — il cosiddetto AI Omnibus — entrato in vigore il 27 luglio 2026. Non si tratta quindi di un aggiornamento futuro lasciato fuori dall’articolo: le modifiche già efficaci sono state recepite nel calendario, nelle definizioni e nei riferimenti che seguono. Restano immediatamente applicabili i divieti già operativi; alcune disposizioni, soprattutto per i sistemi ad alto rischio, produrranno invece effetti secondo le nuove date differite stabilite dal legislatore europeo. [ fonte 2 , fonte 3 ]
La distinzione è importante anche rispetto al più ampio programma europeo di semplificazione digitale: una misura può essere già entrata in vigore e, nello stesso tempo, prevedere obblighi applicabili solo da una data successiva. Entrata in vigore e data di applicazione non sono sinonimi. Per questo la timeline dell’articolo non segnala incertezza del testo, ma indica quando ciascun gruppo di obblighi diventa concretamente esigibile.
AI Act
L’AI Act non è una “legge sulla privacy” e non sostituisce il GDPR. È una disciplina orizzontale del sistema di IA e della sua filiera : vieta alcuni impieghi, impone requisiti severi agli usi ad alto rischio, introduce obblighi di trasparenza per altri sistemi e lascia sostanzialmente liberi gli usi a rischio minimo. Il trattamento dei dati personali resta contemporaneamente soggetto al GDPR, alla direttiva (UE) 2016/680 per le attività di polizia, alle norme nazionali, alla Carta dei diritti fondamentali, alle regole sul lavoro, sulla non discriminazione, sulla sicurezza dei prodotti e, secondo i casi, ad altre discipline settoriali.
Nel riconoscimento facciale la frase “è vietato” è troppo generica. L’AI Act vieta come regola l’ identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto alla criminalità , prevedendo eccezioni tassative e garanzie elevate. Non vieta ogni sblocco del telefono, ogni controllo di accesso 1:1 o ogni analisi di immagini registrate; questi usi, tuttavia, possono essere ad alto rischio o illeciti per altre ragioni, soprattutto in base alla protezione dei dati.
La domanda corretta non è “il riconoscimento facciale è consentito?”, ma: chi lo usa, per quale finalità, contro quale banca dati, in quale spazio, con quale ritardo, con quale base giuridica, con quali soglie, per quanto tempo e con quale potere effettivo dell’essere umano?
Scopo, entrata in vigore e calendario aggiornato
L’articolo 1 del Regolamento (UE) 2024/1689 definisce una finalità duplice: migliorare il funzionamento del mercato interno con regole armonizzate e promuovere un’IA antropocentrica e affidabile, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto e dell’ambiente. La logica non è certificare genericamente che un algoritmo sia “buono”, ma distribuire obblighi in base al rischio e al ruolo nella catena: provider , importatore, distributore, deployer e altri operatori.
Il regolamento è stato adottato il 13 giugno 2024, pubblicato il 12 luglio ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024. La sua applicazione è scaglionata. La modifica del luglio 2026 obbliga a sostituire molte timeline ormai superate pubblicate prima dell’Omnibus.
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Il 2 agosto 2026 non scompare: cambia il calendario dei sistemi ad alto rischio
Il Regolamento (UE) 2026/1744 non ha rinviato in blocco l’applicazione dell’AI Act. Ha invece introdotto scadenze diverse in base alla disposizione applicabile e alla categoria del sistema.
Divieti già applicabili
Sono operative le pratiche vietate dall’articolo 5, comprese le limitazioni all’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico, salvo le eccezioni tassativamente previste.
Già applicabileData generale ancora centrale
Diventano applicabili numerose disposizioni dell’AI Act, comprese regole di governance, trasparenza e altri obblighi non compresi nel nucleo rinviato della disciplina sui sistemi ad alto rischio.
Applicazione generaleRequisiti dei sistemi ad alto rischio
I requisiti centrali delle sezioni 1–3 del capo III seguono un calendario differenziato:
- 2 dicembre 2027: sistemi ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’allegato III;
- 2 agosto 2028: sistemi di IA connessi ai prodotti regolamentati elencati nell’allegato I.
Quali obblighi sono stati rinviati?
Il rinvio interessa soprattutto il sistema di classificazione e i principali requisiti previsti per l’IA ad alto rischio: gestione del rischio, governance e qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, informazioni agli utilizzatori, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza.
La modifica è collegata anche alla necessità di completare norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti tecnici che consentano un’applicazione uniforme da parte delle imprese e delle autorità.
Gli articoli principali e l’impatto sulle norme esistenti
| Articolo / blocco | Contenuto essenziale | Impatto pratico |
|---|---|---|
| 1–3 | Oggetto, ambito e definizioni. | Determinano se un soggetto, un sistema e un output rientrano nel campo UE, anche quando il fornitore è extra-UE ma l’output è usato nell’Unione. |
| 4 | Alfabetizzazione in materia di IA. | Provider e deployer devono adottare misure adeguate affinché il personale disponga di competenze commisurate al contesto e al rischio. |
| 5 | Pratiche vietate. | Blocca casi ritenuti incompatibili con i valori UE, inclusi scraping non mirato di immagini facciali e, salvo eccezioni, live RBI di polizia in spazi accessibili al pubblico. |
| 6 + allegati I e III | Classificazione dei sistemi ad alto rischio. | Collega il livello di rischio al prodotto o alla finalità: biometria, lavoro, istruzione, polizia, migrazione e giustizia sono tra i settori sensibili. |
| 9–15 | Gestione del rischio, dati e governance, documentazione, log, trasparenza al deployer, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza. | Trasformano la conformità in un sistema di gestione verificabile, non in una dichiarazione commerciale. |
| 16–25 | Obblighi degli operatori, soprattutto provider. | Definiscono responsabilità lungo la filiera e quando un soggetto può diventare provider a seguito di modifiche sostanziali o rebranding. |
| 26–27 | Obblighi dei deployer e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali. | Riguardano l’uso effettivo, la qualità dell’input, i log, la supervisione e, in casi previsti, la FRIA prima dell’impiego. |
| 43 e 49 | Valutazione di conformità e registrazione. | Per alcuni sistemi biometrici è prevista una procedura più rigorosa e l’iscrizione nella banca dati UE, con eccezioni di riservatezza per settori sensibili. |
| 50 | Trasparenza per interazione con IA, contenuti sintetici e deepfake. | Introduce informazioni all’utente e marcatura dei contenuti nei casi previsti. |
| 51–55 | Modelli per finalità generali e rischio sistemico. | Impone obblighi su documentazione, copyright, trasparenza e valutazione dei rischi sistemici, secondo ruolo e soglia. |
| 72–75 | Monitoraggio post-commercializzazione e vigilanza. | Richiede raccolta degli incidenti, correzioni e cooperazione con autorità nazionali e AI Office. |
| 99 | Sanzioni amministrative. | Per le violazioni delle pratiche vietate il massimo può raggiungere 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo, secondo i criteri della norma; regimi proporzionati per PMI e small mid-caps. |
| 111–113 | Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione. | Stabiliscono quali sistemi preesistenti si adeguano, quando e a quali condizioni; sono stati modificati nel luglio 2026. |
Un regolamento orizzontale, non una “super-legge” che cancella le altre
Il regolamento originario modifica espressamente vari atti UE relativi, tra l’altro, alla sicurezza dell’aviazione civile, ai veicoli, alle attrezzature marine, all’interoperabilità ferroviaria e alle azioni rappresentative dei consumatori. L’Omnibus 2026 interviene inoltre sul regolamento dell’aviazione e su quello delle macchine. Queste modifiche servono a coordinare valutazioni di conformità e vigilanza, ma non sterilizzano gli obblighi privacy o i rimedi individuali.
La conseguenza operativa è il principio della conformità cumulativa : un sistema può non essere vietato dall’AI Act e risultare comunque illecito ai sensi del GDPR; può rispettare la privacy e non soddisfare i requisiti di sicurezza o di non discriminazione; può essere tecnicamente accurato ma sproporzionato rispetto alla finalità.
Riconoscimento facciale: termini da non confondere
Nel linguaggio comune “riconoscimento facciale” comprende funzioni molto diverse. Nel diritto europeo la qualificazione tecnica è decisiva.
| Termine | Che cosa fa | Esempio | Rilievo giuridico |
|---|---|---|---|
| Rilevazione del volto | Individua che in un’immagine è presente un volto, senza stabilire l’identità. | Una fotocamera mette un riquadro intorno al viso per regolare la messa a fuoco. | Non è automaticamente identificazione biometrica; può comunque trattare dati personali e generare altri rischi. |
| Verifica / autenticazione 1:1 | Controlla se il volto corrisponde all’identità dichiarata e al template già associato. | Sblocco di un dispositivo o accesso a un varco dopo presentazione del badge. | È esclusa dalla nozione di identificazione remota dell’allegato III quando serve solo a confermare la persona dichiarata, ma resta soggetta alle norme dati biometrici. |
| Identificazione 1:N | Confronta un volto sconosciuto con una galleria di N identità per proporre una corrispondenza. | Ricerca di un sospettato in una banca dati di riferimento. | È il nucleo della remote biometric identification e comporta rischi maggiori per falsi positivi e sorveglianza. |
| In tempo reale | Cattura, confronto e identificazione avvengono senza ritardo significativo; sono inclusi brevi ritardi usati per evitare elusioni. | Flusso video di una piazza confrontato durante l’evento con una watchlist. | Per finalità di polizia in spazi accessibili al pubblico è vietato come regola, salvo eccezioni tassative. |
| A posteriori | Il confronto avviene dopo un ritardo significativo su immagini già registrate. | Analisi mirata dei filmati di un reato avvenuto il giorno precedente. | Non ricade nel divieto live dell’articolo 5, ma è un uso ad alto rischio e richiede stretta necessità, target, autorizzazioni e protezione dati. |
| Categorizzazione biometrica | Assegna persone a categorie sulla base di dati biometrici. | Classificazione automatica secondo attributi dedotti. | Alcuni usi relativi a dati sensibili sono vietati; altri sono ad alto rischio o soggetti a vincoli specifici. |
| Riconoscimento delle emozioni | Deduce emozioni o intenzioni da segnali biometrici. | Valutazione di studenti o lavoratori attraverso espressioni facciali. | Vietato nei luoghi di lavoro e nelle scuole salvo eccezioni mediche o di sicurezza; altri usi possono essere ad alto rischio. |
Una telecamera può registrare un volto senza trasformarlo in un template biometrico. Viceversa, un’immagine ordinaria può diventare dato biometrico di categoria particolare quando è sottoposta a uno specifico trattamento tecnico destinato a identificare univocamente una persona. La qualificazione dipende dalla finalità e dal processo, non dal formato JPEG in sé.
Da verificare sempre: estrazione di caratteristiche, creazione del template, confronto con una banca dati e finalità di identificazione/autenticazione. [ fonte 9 , fonte 12 ]
Uso lecito, illecito e aree grigie
La regola europea per il “live” di polizia
L’articolo 5 vieta l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto alla criminalità. Le eccezioni riguardano categorie circoscritte: ricerca mirata di specifiche vittime o persone scomparse; prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o alla sicurezza fisica oppure di un attacco terroristico effettivo e attuale o prevedibile; localizzazione o identificazione di sospetti per determinati reati gravi indicati dall’allegato II e con soglie penali previste.
Non basta invocare una delle finalità. L’uso deve essere strettamente necessario e proporzionato, limitato nel tempo, nello spazio e alle persone ricercate; deve rispettare il diritto nazionale che lo autorizza; richiede normalmente un’autorizzazione preventiva giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente con decisione vincolante. In urgenza, la richiesta deve seguire entro il termine massimo previsto dalla norma; se negata, l’uso cessa e i dati collegati devono essere eliminati. Non è ammessa una decisione sfavorevole con effetti giuridici fondata soltanto sull’output.
Rilevazione, verifica 1:1, identificazione 1:N, categorizzazione o inferenza emotiva?
Polizia per finalità penali, PA amministrativa, datore di lavoro, gestore privato, servizio volontario?
Spazio accessibile a un numero indeterminato o area riservata? Live o con ritardo significativo?
Base legale, DPIA/FRIA, watchlist chiusa, autorizzazione, soglie, doppio controllo, log, cancellazione e ricorso.
L’uso a posteriori
L’identificazione a posteriori non beneficia di un “via libera” generale. L’articolo 26, paragrafo 10, costruisce un regime mirato: la ricerca deve essere collegata a un’indagine concreta, a un reato, a un procedimento, a una minaccia specifica o a una persona scomparsa; non può trasformarsi in esplorazione indiscriminata di archivi. La norma prevede autorizzazione preventiva o, nei casi disciplinati, entro 48 ore; se l’autorizzazione viene negata, la ricerca cessa e i dati collegati sono cancellati. Il considerando 95 insiste su un set chiuso di filmati acquisiti lecitamente e su limiti personali, temporali e geografici.
Calendario 2026: l’articolo 26 appartiene al pacchetto dei sistemi ad alto rischio interessato dal rinvio al 2 dicembre 2027 per l’allegato III. Questo non rende libera l’analisi nel frattempo: GDPR, direttiva 2016/680, diritto nazionale, articolo 5 e diritti fondamentali continuano ad applicarsi; inoltre il legislatore nazionale deve assicurare coerenza con il quadro UE destinato a governare tali usi.
La matrice pratica
| Scenario | AI Act | Protezione dati | Valutazione sintetica |
|---|---|---|---|
| Polizia, piazza, ricerca live di chiunque possa corrispondere a una watchlist generica | Divieto dell’art. 5; non rispetta il requisito di target e necessità. | Trattamento massivo e indiscriminato incompatibile con necessità/proporzionalità. | Illecito |
| Polizia, luogo pubblico, ricerca live di una specifica persona scomparsa con legge nazionale, autorizzazione e limiti | Può rientrare nell’eccezione, se ogni condizione è soddisfatta. | Deve rispettare d.lgs. 51/2018, sicurezza, valutazioni e cancellazione. | Eccezionale |
| Polizia, filmati chiusi di una rapina, ricerca post hoc di un indiziato già individuato da elementi oggettivi | Uso ad alto rischio; regime mirato dell’art. 26(10), secondo calendario. | Stretta necessità, autorizzazione, qualità della banca dati, log, nessuna decisione solo automatica. | Condizionato |
| Negozio, riconoscimento live 1:N di tutti i clienti contro una lista privata di “sospetti” | Non è la fattispecie speciale del divieto live per law enforcement, ma può essere sistema ad alto rischio. | Art. 9 GDPR e proporzionalità rendono l’uso generalizzato estremamente difficile da giustificare; possibili divieti nazionali. | Altissimo rischio di illiceità |
| Azienda, varco riservato, verifica 1:1 volontaria con alternativa equivalente | In linea di principio non è RBI dell’allegato III se conferma l’identità dichiarata. | Servono base art. 6 e deroga art. 9, minimizzazione, DPIA se rischio elevato, sicurezza e valutazione del consenso. | Caso per caso |
| Telefono personale, autenticazione locale 1:1 con template protetto sul dispositivo | Uso di verifica, generalmente fuori dalla categoria RBI ad alto rischio. | Restano privacy by design e sicurezza; il contesto personale e l’architettura locale riducono il rischio. | Generalmente ammissibile |
| Telecamera che conta presenze senza identificare o conservare template | Non è automaticamente identificazione biometrica. | Può comunque trattare dati personali e richiede finalità, minimizzazione e informativa quando applicabile. | Rischio diverso |
Luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati
L’AI Act usa una nozione funzionale: è “spazio accessibile al pubblico” qualsiasi luogo fisico, pubblico o privato, accessibile a un numero indeterminato di persone, anche se esistono condizioni di ingresso, biglietti o limiti di capienza. La proprietà catastale non decide il regime.
Spazio accessibile al pubblico. Il live RBI di polizia ricade nell’art. 5.
Non accessibile al pubblico se l’ingresso è limitato a soggetti specifici e definiti.
Può essere spazio accessibile al pubblico anche con biglietto o controllo all’ingresso.
Di regola non accessibile al pubblico quando riservato a dipendenti e fornitori autorizzati.
Questa distinzione evita due errori opposti. Primo: “è proprietà privata, quindi l’AI Act non si applica”. Falso, perché un centro commerciale privato è aperto a un numero indeterminato di persone. Secondo: “in un luogo privato il riconoscimento è sempre libero”. Falso, perché anche in un ufficio riservato il GDPR protegge i dati biometrici e il rapporto di lavoro rende problematico il consenso.
La regola pratica: superare tutti i livelli
Un sistema può essere ammesso dall’AI Act e restare illecito per protezione dati, lavoro, non discriminazione o assenza di una base nazionale. La valutazione deve quindi essere cumulativa e documentata.
Miti normativi da eliminare
Falso. Vieta pratiche specifiche e classifica altri impieghi come ad alto rischio. Verifica 1:1, post-identificazione e usi privati hanno regole differenti, ma possono essere illeciti per il GDPR o per norme nazionali.
Formula rigorosa: il live RBI di law enforcement negli spazi accessibili al pubblico è vietato come regola, con eccezioni tassative.
Falso ai fini dell’AI Act. Un luogo di proprietà privata accessibile a un numero indeterminato di persone è “pubblicamente accessibile”.
Il criterio è l’accessibilità, non il proprietario.
Fonti, date e URL della puntata
| # | Ente | Documento | Data / aggiornamento | URL | Uso nell’articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unione europea — EUR-Lex | Regolamento (UE) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act | 13/06/2024; GUUE 12/07/2024; entrata in vigore 01/08/2024 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj | Testo normativo autentico; articoli, considerando e allegati. |
| 2 | Unione europea — EUR-Lex | Regolamento (UE) 2026/1744 — Digital Omnibus on AI | 08/07/2026; GUUE 24/07/2026; entrata in vigore 27/07/2026 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj | Modifiche vigenti all’AI Act e nuovo calendario dei sistemi ad alto rischio. |
| 3 | Commissione europea | AI Act — regulatory framework and application timeline | Pagina corrente; consultata 30/07/2026 | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai | Sintesi istituzionale del modello a livelli di rischio e scadenze aggiornate. |
| 4 | Commissione europea | Guidelines on prohibited AI practices | 04/02/2025; consultata 30/07/2026 | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act | Orientamenti interpretativi sulle pratiche vietate, inclusa l’identificazione biometrica remota. |
| 5 | Commissione europea — AI Act Service Desk | Articolo 3 — Definizioni | Testo ufficiale 13/06/2024; pagina consultata 30/07/2026 | https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-3 | Definizioni di verifica biometrica, identificazione remota, tempo reale, uso a posteriori e spazio accessibile al pubblico. |
| 6 | Commissione europea — AI Act Service Desk | Articolo 5 — Pratiche di IA vietate | Testo ufficiale 13/06/2024; pagina consultata 30/07/2026 | https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-5 | Divieto di scraping non mirato e regola/deroghe per identificazione biometrica remota in tempo reale. |
| 8 | Commissione europea — AI Act Service Desk | Articolo 26 — Obblighi dei deployer | Testo ufficiale 13/06/2024; pagina consultata 30/07/2026 | https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act/article-26 | Condizioni per l’identificazione biometrica remota a posteriori e obblighi degli utilizzatori. |
| 9 | Unione europea — EUR-Lex | Regolamento (UE) 2016/679 — GDPR | 27/04/2016; GUUE 04/05/2016 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it | Principi, basi giuridiche, categorie particolari, DPIA, diritti e responsabilità. |
| 10 | Unione europea — EUR-Lex | Direttiva (UE) 2016/680 — Law Enforcement Directive | 27/04/2016; GUUE 04/05/2016 | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj?locale=it | Protezione dati nei trattamenti delle autorità competenti per finalità penali e di polizia. |
| 12 | European Data Protection Board | Guidelines 3/2019 on processing personal data through video devices | Versione finale 30/01/2020 | https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-32019-on-processing-of-personal-data-through-video-devices_en | Videosorveglianza, base giuridica, biometria, trasparenza, alternative e DPIA. |
| 13 | European Data Protection Board | Guidelines 05/2022 on facial recognition in law enforcement | Versione finale 17/05/2023 | https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-052022-on-the-use-of-facial-recognition-technology-in-the-area-of_en | Analisi dei rischi e delle garanzie per l’uso di tecnologie di riconoscimento facciale da parte delle autorità. |
| 24 | Consiglio d’Europa | Convention 108+ — Data Protection Convention | Protocollo di modifica aperto alla firma 10/10/2018; consultato 30/07/2026 | https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol | Quadro europeo sui principi di protezione dei dati, utile come contesto sovranazionale. |
| 25 | Corte europea dei diritti dell’uomo | Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights | Aggiornata 28/02/2026; consultata 30/07/2026 | https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/d/guide_art_8_eng | Contesto giurisprudenziale sul diritto al rispetto della vita privata. |
Disclaimer finale
La puntata espone il quadro generale conosciuto al 30 luglio 2026. Non sostituisce l’analisi di un professionista sul caso concreto. Le valutazioni politiche e istituzionali sono attribuite; nessuna persona, impresa o amministrazione è accusata di condotte illecite in assenza di una decisione dell’autorità competente.

